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19/04/2013 >>>> AEO Certificazione Operatore Economico Autorizzato

 

Dal 01/01/2008 in Italia come pure in tutti gli stati  membri della comunità europea é entrata in vigore la normativa che prevede, per tutti gli operatori economici che ne facciano richiesta, la possibilità di certificarsi AEO, ovvero di divenire Operatore Economico Autorizzato.

Tale certificazione, che viene rilasciata dalla Agenzia delle Dogane dopo un attento audit/esame del richiedente, conferisce agli operatori economici la possibilità di valersi di vantaggi ed agevolazioni di natura diretta ed indiretta relativamente alle operazioni a rilevanza doganale poste in essere.

 

La certificazione AEO prevede tre possibile specifiche:

 

> AEOC, dove C sta per Custom. Tale certificazione garantisce all'operatore economico la semplificazione delle operazioni doganali, garantendo per esempio minori controllo fisici e documentali ed in caso di controllo priorità rispetto agli operatori non certificati.

Garantisce un migliore e più collaborativo rapporto con le dogane grazie a canali diretti di comunicazione tra l'Agenzia delle Dogane e l'operatore  (prevista istituzione del client coordinator).

Inoltre la procedura AEO e le relativa certificazione costituisce la base di accordi di mutuo riconoscimento dei controlli doganali tra Comunità Europea e USA. Ciò permette e sempre più permetterà ad importatori/esportatori operanti in tali mercati di godere di agevolazioni doganali anche nei paesi di destino delle merci.

Sono per altro in via di svolgimento trattative per giungere a simili accordi anche con altri paesi.

 

> AEOS, dove S sta per Security. Tale Certificato può essere richiesto dagli operatori economici che intendono beneficiare di agevolazioni sotto l'aspetto dei controlli doganali di sicurezza per operazioni in entrata e in uscita di merci dal territorio.

 

> AEOF, dove S sta per Full. Sinteticamente si può pensare a tale certificazione come la somma di S+F.

 

I controlli e le verifiche che l'Agenzia delle Dogane richiede per attribuire ad un operatore economico la certificazione AEO riguardano per AEOS in primis il sistema contabile e la solvibilità finanziaria.

Ovviamente per AEOS oltre al sistema contabile l'analisi doganale punta sulla verifica e sull'accertamento degli aspetti della sicurezza.

 

Il tipo, la durata ed i metodi del audit vengono scelti dall'Agenzia delle Dogane in base alle dimensioni del richiedente, del settore in cui opera, di eventuali certificazioni già esistenti, etc...

 

Ricordiamo che dopo l'ispezione delle dogane l'operatore può non ottenere la certificazione AEO nel caso in cui non siano state soddisfatti i requisiti minimi richiesti. Nel caso invece l'operatore economico venga certificato i benefici variano a seconda della tipologia di certificato AEO richiesto e dal grado di affidabilità dimostrato dall'operatore a seguito di specifico audit condotto da funzionari dell’Agenzia delle Dogane.

 

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27/10/2012 >>>> Royalties ovvero Diritti di licenza

 

Ai sensi dell'art.32 del Codice Doganale Comunitario le Royalties, ossia i diritti di licenza, contribuiscono a formare il valore in dogana della merce, valore sulla cui base andranno versate le imposte di confine (Iva ed eventuali dazi).

L'amministrazione doganale ha posto negli ultimi anni sempre più l'accento sul controllo di tali diritti ed in particolare sul fatto che vengano o meno dichiarati all'atto dell'importazione delle merci di competenza.

Ricordiamo che per royalty o diritto di licenza si intende un accordo per il quale le due parti si impegnano ad una prestazione corrispettiva, normalmente a fronte del prezzo pagato al venditore, il compratore può usufruire di un brevetto o marchio (proprietà intellettuale).

La Royalty va sempre dichiarata al momento dell'importazione della merce su cui grava e:

 

- Deve essere dichiarata solo e solo se non già inserita nel prezzo di vendita

- Se e solo se l'eventuale diritto di licenza viene pagato dal compratore direttamente al venditore od al massimo a terza parte controllata dal venditore

 

Si ricorda che l'amministrazione doganale, può effettuare d'ufficio il controllo e l'accertamento a posteriori delle dichiarazioni doganali già passate come definitive.

La dogana quindi si riserva il diritto al controllo retroattivo e più esattamente per tutte le dichiarazioni emesse entro il termine di 3 anni precedenti.

 

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26/10/2012 >>> Libia >>> Nuovi servizi marittimi

 

Dopo la caduta del regime di Mu'ammar Gheddafi, la Libia ha avviato un graduale ma costante processo di pacificazione sociale e normalizzazione politico / economica.

Ora in questa nuova fase di ricostruzione e di crescita la Libia acquista ed acquisterà dai paesi dell'Europa Mediterranea, in primis Italia / Francia e Spagna, enormi quantità di beni strumentali all'industria e di beni di consumo.

La Libia infatti dispone di grandi risorse finanziarie grazie allo sfruttamento delle proprie risorse naturali.

Proprio in virtù di questo nuova situazione ricordiamo che è possibile imbarcare da Venezia e dai porti Liguri merce container, stiva o rotabili con servizi diretti, partenze settimanali e rese molto brevi.

 

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28/05/2012 >>> Origine delle merci

 

La globalizzazione del processo produttivo, la riduzione delle barriere tariffarie negli scambi commerciali e la crescente efficienza dei mezzi di trasporto, hanno permesso agli operatori economici di acquistare materie prime, semilavorati e servizi a livello internazionale.

Oggi è comune che un'azienda italiana possa produrre un prodotto proprio a partire da semilavorati di produzione EXTRA CEE, assemblati e ulteriormente lavorati in un paese terzo.

Nel mercato globalizzato si fa perciò importante sempre più la necessità di stabilire con regole chiare ed oggettive l'esatta origine delle merci, in quanto questa è fondamentale per due aspetti:

 

1-  "Made in..." è spesso sinonimo di qualità in virtù del prodotto stesso, basti pensare come l'origine italiana nel campo della modo o l'origine tedesca nel campo degli elettrodomestici per anni sia stata e sia ancora sinonimo di qualità massima, tale da orientare le scelte d'acquisto dei consumatori.

 

2- Negli scambi commerciali internazionali l'origine della merce è indispensabile dal punto di vista doganale per l'applicazione di misure di politica commerciale atte ad agevolare o penalizzare le merci stesse.

Infatti sulla stessa tipologia di prodotto in base all'origine della merce possono essere applicate misure positive o negative quali:

 

- Dazi antidumping

- Dazi antisovvenzione

- Misure di salvaguardia

- Misure restrittive in termini di quantità o valore (contingenti)

- Regimi tariffari preferenziali

- Abbattimento dei dazi o della misure di cui sopra

 

Per le motivazioni di cui sopra risulta di facile evidenza l'importanza del origine del prodotto.

 

In importazione (merce extra cee importata da ditta italiana)  l'origine della merce deve essere sempre specificata nella fattura del produttore ed in ogni caso la merce deve essere scortata da Certificato di origine emesso solitamente dalla Camera di Commercio del paese produttore.

 

In esportazione (ditta Italiana che vende all'estero) è necessario determinare l'origine del prodotto finito.

Il Codice Doganale Comunitario in materia di origine prevede, nel caso di merce ottenute interamente in un singolo paese, che le merci vantino l'origine di quel paese che le ha prodotte.

Tale caso riguarda a titolo esplicativo i prodotti minerari estratti in tale paese, i prodotti del regno vegetale, gli animali vivi, nati ed allevati, i prodotti della caccia e della pesca e così via.

In questa casistiche si fanno ricadere anche i rottami ed i residui da operazione manifatturiere e gli articoli fuori uso, sempre che siano stati ivi raccolti e possano servire unicamente al recupero di materie prime.

 

Diverso il caso di quelle merci alla cui produzione abbiano contribuito due o più paesi terzi attraverso materie prime, semilavorati o lavorazioni merci.

In tale caso il Codice Doganale Comunitario Art. 24 per determinare l'origine delle merci fa riferimento al "criterio dell'ultima lavorazione o trasformazione sostanziale, economicamente giustificata ed effettuata in un impresa attrezzata a tale scopo, che si sia concretizzata con la fabbricazione di un prodotto nuovo od abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione".

La formulazione di tale criterio è stata rivista recentemente e più volte interpretata attraverso sentenze di carattere europeo, ma sostanzialmente per la determinazione dell'origine di un prodotto alla cui realizzazione partecipano più paesi si posso seguire le seguenti regole base:

 

1- Regola della voce doganale: Può essere conferita l'origine se la lavorazione messa in essere nel Paese è sufficiente a determinare una classificazione del prodotto finito in una voce doganale diversa rispetto alla voce doganale dei prodotti utilizzati per la realizzazione bene.

In poche parole il prodotto finito deve essere sostanzialmente diverso dai suoi constituenti.

Del pellame lavorato, tagliato e cucito a mo' di parte d'abito viene data l'origine del paese di lavorazione, mentre delle tavole di parquet grezzo cinese per esser state lucidate in un paese europeo per questo non otterranno l'origine del paese di lavorazione.

 

2- Regola del valore: La regola della voce doganale pur essendo sicura e di facile applicazione spesso risulta ostica agli operatori economici a causa della necessità di classificare materie prime, semilavorati e prodotto finito secondo il sistema armonico delle dogana.

Spesso per maggior operatività pratica si applica la regola del valore, in virtù della quale può essere considerata sostanziale e quindi conferente l'origine, quella trasformazione o lavorazione che determini un incremento in valore almeno pari al 45% del prezzo.

Contribuiscono al valore aggiunto sia le lavorazione che l'incorporazione di prodotti originari del paese, sia i costi ed i profitti ad essi associati.

Una volta stabilita l'origine delle merce, se del caso, l'operatore economico può chiedere alla camera di commercio territorialmente competente di emettere certificato di origine attestante la stessa.

 

Considerata la complessità della materia e la normativa sempre in evoluzione si consiglia di usare quanto sopra come linee guida e di fare riferimento per ogni questione pratica / teorica alla proprio camera di commercio.

 

Si ricorda che nessuna responsabilità derivante da un utilizzo improprio della presente pubblicazione, da eventuali modifiche nella normativa in vigore o da possibili imprecisioni, é da imputarsi al presente sito e/o associazioni.

 

Per maggior info filippo@shipping-up.com

 

31/03/2012 >>> Spedizioni internazionali e crisi finanziaria

 

In un momento storico come quello attuale, in cui gli effetti negativi della crisi finanziaria creano incertezze quotidiane, è comprensibile il calo di fiducia nei confronti dei propri clienti da parte delle aziende operanti nel mercato internazionale delle spedizioni, in materia di sicurezza del credito. Tramite l'adeguata scelta degli Incoterm e dei metodi di pagamento internazionalmente riconosciuti, si può ovviare a quelle che sono le preoccupazioni che fanno da freno alla storica intraprendenza delle aziende italiane.
A vostra disposizione sul nostro sito, nella pagina principale, due link rapidi che riassumono Inconterm e la Lettera di Credito.

 

Per maggiori info carmelo@shipping-up.com

 

20/02/2012 >>> Kenya e Tanzania

 

Al momento i porti  di Mombasa (Kenya) e Dar Es Salam (Tanzania) stanno soffrendo una forte congestione che crea notevoli ritardi nello sbarco container, tanto da aver spinto alcune compagnia Europee ad abbandonare momentaneamente tali scali.

Si avvisa pertanto che su tali destinazioni possono verificarsi importanti ritardi.

Tali disagi si verificano anche sui porti di Tanga e Zanzibar.

 

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09/02/2012 >>> Italia >>> Sciopero Autotrasportatori Napoli e Salerno

 

Si rende noto che dal 09/02/2012 al 13/02/2012 gli autotrasportatori della zona di Napoli e Salerno hanno decretato l'astensione completa dal lavoro per rivendicazioni sindacali  riguardanti le tariffe minime.

Viene pertanto sospesa la normale circolazione delle merci nell'aerea interessata..

 

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09/02/2012 >>> Italia >>> Condizioni meteo

 

A causa del perdurare delle condizioni meteo avverse e dei blocchi imposti al traffico pesante si registra il blocco quasi totale della circolazione merci.

 

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01/02/2012 >>> Italia >>> Condizioni meteo

 

Considerato il peggioramento delle condizioni meteo su tutta l'Italia ed il blocco della circolazione autostradale deciso dalle Autorità competenti, si registra il blocco quasi totale dei trasporti merce.

Al momento anche le attività portuali di Genova, Livorno, Ravenna ed Ancono risultano sospese.

 

Rimangono operativi, seppur soffrendo disagi, i porti di Taranto, G. Tauro, Venezia, Salerno e Catania

 

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25/01/2012 >>> Italia >>> Port storages / Demurrages / Detention

 

Confermato il blocco / sciopero autotrasportatori fino al 27/01/2012.

 

Al momento la normale distribuzione soffre forti ritardi, mentre tutte le attività portuali dei principali scali italiani rimangono completamente bloccate con poche eccezioni.

 

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26/11/2011 >>> Italia >>> Port storages / Demurrages / Detention

 

Gli importatori italiani, soprattutto chi alle prime armi, ma spesso anche aziende che gestiscono traffici consolidati in importazione, non sono correttamente informati riguardo alle cosiddette soste portuali.

Le soste portuali sono quei costi che l'importatore andrà a pagare al porto ed all'armatore nel caso in cui la merce non venga sdoganata nelle tempistiche previste dal contratto di trasporto marittimo.

Nel caso di container marittimi una volta che il container venga sbarcato al porto di destino, l'importatore deve sbrigare le pratiche doganali per la nazionalizzazione della merce, ritirare il container pieno, trasportarlo ai propri stabilimenti e successivamente restituire il container vuoto al porto.

Per espletare tali operazioni viene concesso all'importatore un "tempo" gratuito  detto franchigia, ossia un numero di giorni entro cui il container pieno deve essere ritirato dal porto e poi, una volta scaricata la merce, restituito vuoto.

Se l'importatore dovesse usare più giorni di quanti previsti dalla franchigia (periodo gratuito), dovrà pagare al porto e/o all'armatore una "multa" per i giorni usati oltre contratto, ossia le cosiddette soste portuali.

Le soste portuali portuali si differanziano in tre categorie:

 

> Port Storages (soste portuali vere e proprie): Le soste portuali sono un costo che viene addebitato dal porto di sbarco all'importatore per non avere estratto il container dall'aerea portuale entro il periodo gratuito detto franchigia. Questi costi sono quindi fatturati dal porto stesso (terminal) all'importatore in quanto occupa per più tempo del dovuto il suolo portuale.

 

> Demurrage: Le demurrage, od in un italiano poco corrente controstallia, sono i costi che addebita l'armatore (proprietario della nave e del container) all'importatore per non aver restituito il container svuotato entro il periodo di franchigia. Questi costi sono quindi fatturati dalla compagnia marittima all'importatore in quanto viene trattenuto il container più del dovuto. Il container si considera restituito alla compagnia quando rientra in porto svuotato.

 

> Detention: Le detention, o detenzione, è assimilabile alla demurrage. Si tratta infatti del costo l'armatore addebita ll'importatore per non aver restituito il container svuotato entro il periodo di franchigia. Questi costi sono quindi fatturati dalla compagnia marittima all'importatore in quanto viene trattenuto il container più del dovuto. Si differenzia dalla demurrage in quanto, si parla dei demurrge se il container viene lasciato oltre franchigia in porto senza essere ritirato, si parla invece di detention se il container viene ritirato dal porto e trattenuto per un tempo oltre il periodo di franchigia.

Concettualmente simili demurrage e detention (quasi la stessa cosa) spesso si differenziano solamente per l'entità del costo che generano.

 

Per meglio chiarire risulta utile un esempio:

 

Container Sbarcato al porto di Genova in data 10/11/2011

Container pieno ritirato dal porto il giorno 18/11/11

Container riconsegnato vuoto al porto il 20/11/11

 

Periodo di franchigia per port storages 5 giorni

Periodo di franchigia per demurrages e detention 7

 

Potremmo quindi dire che per le port storages il periodo di franchigia inizia il 10/11/11 termina il 14/11/11 ed essendo uscito il container dal terminal portuale solo il 18/11/11 sono maturati 4 giorni di port storages

 

Per le demurrages detention il periodo di franchigia inizia il 10/11/11 termina il 16/11/11 ed essendo stato riconsegnato il vuoto solo il 18/11/11 sono maturati 2 giorni di demurrages/detention.

 

Sia i costi di port storages che di demurrages&detention maturano nella misura di un costo fisso moltiplicato per il numero di container per il numero di giorni extra franchigia.

 

Tutti i porti italiani e tutti gli armatori applicano questi costi, ovviamente con proprie tariffe specifiche.

 

Tali costi sono eventuali, maturano solo nel caso di tempo extra franchigia. Pertanto si consiglia di valutare bene assieme al Vs. operatore doganale / consulente logistico / spedizioniere tutti i dettagli della spedizione prima che questa arrivi al porto italiano di destino in modo poi da procedere all'importazione speditamente evitando costi di soste portuali

 

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26/11/2011 >>> Italia >>> THC: Terminal Handling Charge

 

Molti utenti web vistano il ns. sito alla ricerca di maggiori informazioni riguardo ad alcuni costi tipici delle spedizioni marittime, costi che per loro natura sono di non facile interpretazione.

 

Di seguito maggiori informazioni riguardo ai THC, voce tipica delle spedizioni marittime.

 

Il termine THC, acronimo dall'inglese Terminal Handling Charge, rappresenta il costo dovuto al carico (nel caso esportazione) o scarico (importazione) della merce a bordo nave o viceversa.

Con somma, ma efficace approssimazione, potremmo immaginare la merce consegnata al porto presso una banchina mercantile, il THC ci da la somma dei costi che il porto deve sostenere per caricare la merce a bordo nave (movimentazione, sistemazione e gru di carico).

Nel caso di merce all'esportazione il THC sarà di carico merce, in importazione avremmo il THC di scarico merce.

 

Tale costo viene addebitato di norma dal terminal portuale allo spedizioniere che cura l'imbarco o lo sbarco della stessa, costo che poi viene ri-fatturato al esportatore o importatore.

 

I costi di THC sono variabili a seconda:

 

Esportazione  > del porto d'imbarco, dell'armatore scelto e della destinazione della merce

 

Importazione > del porto di sbarco, dell'armatore scelto e della provenienza della merce

 

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21/11/2011 >>> Presentazione certificato radiometrico sui semilavorati metallici

 

Con decreto legislativo n.100 del 1 giugno 2011, è fatto obbligo di sorveglianza radiometrica per i soggetti che a scopo industriale o commerciale esercitano attività di importazione, raccolta, deposito o che esercitano operazioni di fusione di rottami o altri materiali metallici di risulta, nonché i soggetti che a scopo industriale o commerciale esercitano attività di importazione di prodotti semilavorati metallici. La norma coinvolge un'ampia gamma di voci doganali comprendenti anche oggetti formati in minima parte da metalli.

 

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16/11/2011 >>> Tunisia >>> Sospesi alcuni servizi per pesante congestion

 

Alcuni dei principali armatori hanno sospeso momentaneamente il servizio dall'Italia per Tunisi a causa della pesante congestion portuale dei porti locali.

Si presume un ritorno alla normalità entro 10/15 giorni

 

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10/11/2011 >>> Nigeria >>> Abolizione obbligatorietà CTN

 

In data 09/11/2011 è venuta meno l'obbligatorietà del CTN (Cargo Tracking Note) per la merce destinata alla Nigeria.

La comunicazione è stata data dal competente Bureaux dello stato Nigeriano.

 

Restano comunque in vigore tutti le formalità e gli obblighi relativi a:

> Form M

> BA

> Soncap per merce soggetta

> Cerficazioni SGS per merce soggetta

 

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07/11/2011 >>> Libia >>> Servizio Groupage marittimo (LCL)

 

Grazie alla normalizzazione progressiva della situazione libica riaprono i servizi groupage marittimi (LCL) per i maggior porti libici.

I servizi dall'Italia offrono nuovamente partenze regolari, ovviamente si consiglia la verifica periodica.

 

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01/11/2011 >>> Italia >>> Nuove norme doganali

 

L'agenzia delle dogane approfondisce nel merito e nella procedura le nuove normative riguardanti l'istituto del deposito fiscale ai fini iva.

Viene data la possibilità agli operatori economici italiani di accedere al deposito fiscale ai fini iva a tutte quelle aziende che:

 

> Siano certificate secondo la normativa AEO

> Presentino garanzia bancaria / assicurativa per l'importo dell'Iva dovuta per l'importazione. Tale garanzia deve essere lasciata a disposizione fino all'estrazione delle merci dal deposito fiscale.

La garanzia può essere prestata per più importazione anche successive nel tempo secondo il sistema del conto a scalare

 

Rimane aperta ovviamente la possibilità di accedere a tale destinazione doganale tramite garanzia di magazzini terzi che si rendano disponibili a tale servizio.

Maggiori informazioni disponibili su richiesta.

 

Per maggior info filippo@shipping-up.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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